L.G.N. ANAPRI
...Dai
DISCIPLINARI:
ART. 1
CAPITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
(...omissis)
IL
LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE
Della RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA
Della RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA
ART. 1
1. Ai sensi
dell'articolo 3 della
legge del 15 Gennaio 1991 n.30 sulla Disciplina della riproduzione
animale, l’Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza
Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI), Ente giuridicamente riconosciuto con
D.P.R. n.1134 del 04 Agosto 1986, gestisce il libro genealogico della
razza Pezzata Rossa Italiana sulla base del presente
disciplinare, in armonia con la normativa
dell’Unione Europea.
CAPITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
ART. 2
ART. 3
1. Il Libro Genealogico
rappresenta
lo strumento per il miglioramento genetico della razza ed ha lo scopo
di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riferimento alla
valutazione genetica dei riproduttori, l’attività
selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme dei successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme dei successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
ART. 3
1. Allo svolgimento
dell'attività del Libro Genealogico l'Associazione Nazionale
Allevatori bovini di razza Pezzata Rossa Italiana provvede con:
- la Commissione Tecnica
Centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale (UC);
- gli Uffici Provinciali;
- il Corpo degli Esperti.
(...omissis)- l'Ufficio Centrale (UC);
- gli Uffici Provinciali;
- il Corpo degli Esperti.
ART. 5
ART. 6
1. L'Ufficio Centrale
provvede:
a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali anche con ispezioni ad allevamenti, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e nelle apposite NORME TECNICHE;
b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti, l'emissione di certificati di propria competenza;
c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite
NORME TECNICHE.
2. Responsabile dell'applicazione del DISCIPLINARE, delle NORME TECNICHE del Libro Genealogico, delle Delibere della CTC è il direttore dell'ANAPRI.
a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali anche con ispezioni ad allevamenti, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e nelle apposite NORME TECNICHE;
b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti, l'emissione di certificati di propria competenza;
c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite
NORME TECNICHE.
2. Responsabile dell'applicazione del DISCIPLINARE, delle NORME TECNICHE del Libro Genealogico, delle Delibere della CTC è il direttore dell'ANAPRI.
ART. 6
Gli Uffici Provinciali
(o Uffici periferici) provvedono:
a) ad espletare sul territorio di loro competenza le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;
b) alla tenuta dei moduli e degli schedari a norma del successivo art. 20;
c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare.
1. Le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), giuridicamente riconosciute ed associate all'ANAPRI provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Periferici.
2. Responsabile dell'applicazione del DISCIPLINARE e delle NORME TECNICHE e delle Delibere della CTC per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale, è il Direttore dell’APA.
3. Il responsabile si avvarrà in tale compito dell’assistenza tecnica del comitato di sezione di razza Pezzata Rossa Italiana costituito in seno all’APA.
4. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo comma, l'Associazione Nazionale provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le attività di competenza dell'Ufficio Provinciale.
5. L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di 2 o più Uffici Provinciali, qualora, nelle provincie interessate, le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.
6. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta a norma dell'art.77 del D.P.R 24 Luglio 1977 n. 616 alla vigilanza degli Assessorati Regionali della Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a norma dello art.4 della legge 15.01.1991 n. 30 e successive integrazioni e modificazioni.
a) ad espletare sul territorio di loro competenza le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;
b) alla tenuta dei moduli e degli schedari a norma del successivo art. 20;
c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare.
1. Le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), giuridicamente riconosciute ed associate all'ANAPRI provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Periferici.
2. Responsabile dell'applicazione del DISCIPLINARE e delle NORME TECNICHE e delle Delibere della CTC per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale, è il Direttore dell’APA.
3. Il responsabile si avvarrà in tale compito dell’assistenza tecnica del comitato di sezione di razza Pezzata Rossa Italiana costituito in seno all’APA.
4. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo comma, l'Associazione Nazionale provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le attività di competenza dell'Ufficio Provinciale.
5. L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di 2 o più Uffici Provinciali, qualora, nelle provincie interessate, le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.
6. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta a norma dell'art.77 del D.P.R 24 Luglio 1977 n. 616 alla vigilanza degli Assessorati Regionali della Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a norma dello art.4 della legge 15.01.1991 n. 30 e successive integrazioni e modificazioni.
(...omissis)














